DECRETO LEGISLATIVO n. 476, 4 dicembre 1992
Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 70 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "apparecchi": tutti i dispositivi elettrici ed elettronici, nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
b) "disturbi elettromagnetici": i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
c) "immunità": l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
d) "compatibilità elettromagnetica": l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente;
e) "organismo competente": ogni organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un certificato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
f) "attestato di esame CE del tipo": il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai requisiti del presente decreto;
g) "organismo notificato": organismo riconosciuto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera h) notificato alla Commissione delle comunità europee ed agli altri Stati membri;
h) "apparecchi radiotrasmittenti": apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
i) "radioamatore": persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
l) "costruttore o fabbricante": il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a), oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a), oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio, oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.
Art. 2. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo.
2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie.
Art. 3. - Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio
1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato o in servizio soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono installati ed opportunamente mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione.
Art. 4. - Requisiti di protezione
1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:
a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione;
b) essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
2. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3.
Art. 5. - Misure speciali
1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali:
a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo particolare, per rimediare ad un problema di compatibilità elettromagnetica già esistente o prevedibile;
b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di sicurezza.
2. Le autorità competenti notificano alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri le misure speciali di cui al comma 1.
Art. 6. - Presunzione di conformità
1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che soddisfano:
a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme nazionali sono, a loro volta, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9;
b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla lettera a).
2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non abbia applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se ciò è documentato con uno degli attestati di cui all'art. 7, comma 6.
3. Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317.
Art. 7. - Dichiarazione e marcatura CE di conformità
1. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella comunità europea. La dichiarazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 durante i dieci anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.
2. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca l'apparecchio nel mercato. Questi è responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione.
3. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede in ambito CEE o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici nel mercato CEE debbono accompagnare ciascun esemplare in commercio dell'apparecchiatura.
4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità appone la marcatura CE di conformità sull'apparecchio ovvero sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia.
5. Le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed alla marcatura CE sono riportate nell'allegato 1.
6. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione delle autorità competenti una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo competente che ne attesti la rispondenza.
7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade su chiunque introduca l'apparecchio nel mercato.
8. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 9 durante i dieci anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione.
9. La conformità degli apparecchi di cui al comma 6 a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la stessa procedura prevista per gli apparecchi di cui al comma 1.
10. Gli apparecchi e gli impianti prodotti nei laboratori, officine e locali del costruttore, per suo uso esclusivo, pur dovendo rispettare i requisiti di protezione, non richiedono alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.
11. Nel caso di impianti e reti, gli apparecchi e i sistemi componenti richiedono un attestato di conformità CE e devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore degli apparecchi e dei sistemi stessi, in modo da assicurare il funzionamento appropriato della installazione.
Art. 8 - Esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasmittenti
1. La conformità al presente decreto degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata conformemente alla procedura di cui all'art. 7, comma 1, dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Comunità.
Art. 9. - Designazione delle autorità competenti degli organismi competenti e degli organismi notificati
1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente decreto secondo i compiti di cui all'art. 10 sono:
a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di telecomunicazioni e per tutti quelli che per il loro funzionamento fanno uso dello spettro delle radiofrequenze;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i rimanenti apparecchi.
2. Sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un certificato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 6, gli organismi indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980.
3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica organismi di cui all'art. 1, lettera e).
4. Ai fini del presente decreto, l'ispettorato generale delle telecomunicazioni è abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasmittenti. L'attestato è rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei risultati delle prove di conformità effettuate presso laboratori designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica per gli apparecchi radiotrasmittenti, organismi di cui all'art. 1, lettera g).
6. Se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2, i riconoscimenti di cui ai commi 3 e 5 sono revocati.
Art. 10 - Funzioni delle autorità competenti. - Vigilanza
1. Le autorità di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno i seguenti compiti:
a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4;
b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilità elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi.
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli.
3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, possono essere effettuati anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e presso gli utilizzatori. A tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.
4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati al responsabile entro il termine di sessanta giorni dal prelievo degli apparecchi.
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia stato rilevato il rispetto dei requisiti di protezione, sono restituiti entro sessanta giorni dal prelievo.
6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli suddetti avvalendosi delle strutture tecniche esistenti.
7. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con propri decreti affidare, senza concessione di esclusiva, attività di verifica a taluni istituti, enti o laboratori, purché dotati di comprovate capacità tecniche e di adeguate attrezzature; con i decreti sono stabiliti limiti e modalità operative e può essere determinata la durata dell'affidamento.
Art. 11 - Sanzioni
1. Sono assoggettati a sequestro nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1:
a) non conformi ai requisiti di protezione, ancorché immessi nel mercato con il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 ed 8;
b) immessi nel mercato senza la predetta attestazione.
2. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi all'esecuzione del sequestro non sia stato proceduto a regolarizzazione in conformità agli articoli 7 ed 8, ovvero al loro ritiro dal mercato.
3. Chiunque immette nel mercato apparecchi non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
4. Chiunque immette nel mercato senza il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 ed 8 apparecchi conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. Chiunque commercializza, sia all'ingrosso sia al dettaglio e chiunque installa apparecchi per i quali non sia stata messa l'attestazione di cui al comma quattro, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della attestazione di cui al comma 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta mila a lire trecento mila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque ometta la comunicazione di cui all'art. 5.
7. Si applica in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le autorità competenti di cui all'art. 9, comma 1, promuovono presso la Commissione delle Comunità europee le iniziative necessarie per l'accertamento del difetto di conformità degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6 in materia di compatibilità elettromagnetica.
Art. 12. - Modifica dei termini dei procedimenti
1. I termini dei procedimenti disciplinati dal presente decreto possono essere modificati con decreto delle autorità competenti di cui all'art. 1.
Art. 13. - Termine di validità di normative tecniche
1. I decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 13 aprile 1989, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1989, che hanno recepito le direttive 76/889/CEE e 76/890/CEE, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1995.
Art. 14. - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Fino al 31 dicembre 1995, è autorizzata l'immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi sprovvisti di marcatura CEE, conformi alle norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli:
ALLEGATO 1
1. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione; riferimento delle norme rispetto a cui è dichiarata la conformità e, se del caso, delle disposizioni nazionali adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle disposizioni del decreto; identificazione del firmatario che ha ricevuto competenza per impegnare il fabbricante o il suo mandatario; ove richiesto, riferimenti dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo notificato.
2. MARCATURA CE DI CONFORMITÀ
La marcatura CE di conformità è composta dalla sigla CE che figura in basso e del millesimo dell'anno durante cui è stata apposta la marcatura.
Ove richiesto, questa marcatura deve essere completata con la sigla corrispondente all'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE del tipo. Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la conformità ai requisiti richiesti da questi altri provvedimenti.
ALLEGATO 2
CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI DA NOTIFICARE
Gli organismi competenti e gli organismi notificati dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime seguenti:
1) disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi e attrezzature;
2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza previste dal presente decreto, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile oppure copertura di tale responsabilità da parte dello Stato. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente.
ALLEGATO 3
PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;
d) apparecchiature mediche e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina;
h) apparecchi didattici elettronici;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
m) illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi citati debbono essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di immunità elettromagnetica nel normale ambiente di compatibilità elettromagnetica in cui tali apparecchi sono destinati ad essere utilizzati, così da poter funzionare senza problemi, tenuto conto dei livelli di disturbo causati dagli apparecchi che soddisfano le norme di cui all'art. 6 del presente decreto.
Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere munito.