D.P.R. n. 1214, 5 agosto 1966 Questo Decreto è stato parzialmente ABROGATO dal Articolo
Unico. - È approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto
ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro
proponente. Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore Art. 1 - Stazioni di radioamatori L'installazione
e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni
radioelettriche private ad uso dei radioamatori è soggetta alle norme
del presente regolamento.
L'attività del
radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti
di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione
ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti
radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale. Art. 2 - Patente di operatore per stazione di radioamatori Per
ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di
radioamatore di cui al successivo art. 4, è necessario che il
richiedente sia in possesso della patente di operatore che viene
rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche
normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni
costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al
successivo articolo 3.
Possono essere
esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in
possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente
comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove
stesse e coloro che per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati
siano giudicati idonei.
Le domande di
ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore
redatte in carta da bollo e contenenti le generalità del richiedente
debbono essere fatte pervenire al Circolo delle costruzioni competente
per il territorio entro il 30 aprile ed il 30 settembre accompagnate
dai seguenti documenti: a) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata;
b) una marca da bollo del valore prescritto;
c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido contenente le generalità ed il domicilio del richiedente;
Tale documento può essere anche esibito in visione personalmente dal richiedente stesso. I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli esami.
Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli
aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame ai
sensi del secondo comma del presente articolo. Art. 3 - Esami Di
norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di
operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio
e ottobre di ogni anno.
Le Commissioni
esaminatrici saranno nominate dal Direttore centrale per i Servizi
radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e
telefoniche: dal Direttore del Circolo che assumerà le funzioni di
presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da
un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel
Ministero e da un esperto della Associazione dei radioamatori
legalmente riconosciuta.
Le spese per le
eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni
esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di
appartenenza.
Gli esami consisteranno:
- in una prova scritta per la quale sono concesse tre ore di tempo su
un questionario composto da una o più domande sulle questioni tecniche
legislative regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi
radioelettrici internazionali secondo il programma di cui all'Allegato
1;
- in prove pratiche di trasmissione e
ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di
40 caratteri al minuto. Le prove avranno luogo secondo le
prescrizioni di cui agli articoli 5 6 e 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 per la parte applicabile. Durante la prova scritta non e consentita la consultazione di alcun testo o pubblicazione.
II testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal
candidato dovrà essere facilmente leggibile e la trasmissione
telegrafica dovrà risultare regolare. Gli
elaborati di esame saranno conservati per almeno sei mesi agli atti dei
Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche. Art. 4 - Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore. Le
concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore
sono accordate con decreto dei Ministro per le poste e le
telecomunicazioni sentito il parere del Consiglio di amministrazione ai
richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.
La concessione e attestata per i singoli dal rilascio della licenza di radioamatore.
Le licenze sono di tre classi corrispondenti alle potenze massime di
alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore consentite
rispettivamente per 75, 150 e 300 W.
Nota di A.R.D.: con il decentramento amministrativo il comma seguente é stato modificato
Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di
radioamatore redatte in carta da bollo devono essere fatte pervenire al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale
delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei Servizi radioelettrici
e devono contenere i seguenti dati: 1)
cognome, nome, luogo e data di nascita domicilio e per i minori che
abbiano superato il 16° anno, nome di chi esercita la patria potestà;
2) indicazione precisa della sede dell'impianto che deve essere
installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello
stabilimento militare per i militari in servizio permanente che abbiano
ottenuto apposito nulla osta dell'autorità militare;
3) indicazione della classe di licenza richiesta. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;
b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio di cui al successivo art. 7;
c) per i minori di anni ventuno (ora l'età e stata spostata a 18 anni)
dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorità da parte di chi
esercita la patria potestà di consenso e di assunzione delle
responsabilità civili connesse all'impianto e all'esercizio della
stazione di radioamatore;
d) certificato di
residenza o attestazione delle competenti autorità dal quale risulti il
domicilio o la abituale residenza del richiedente;
e) per i militari in servizio permanente che intendano installare la
stazione in uno stabilimento militare il nulla osta della competente
autorità militare;
f) una marca da bollo del valore prescritto; Art. 5 - Rilascio della concessione. La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 16;
3) buona condotta morale e civile;
4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2;
5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa.
La concessione non può essere accordata a coloro che abbiano riportato
condanna per delitti contro la personalità dello Stato per diserzione
in tempo di guerra per delitti connessi con abusi nella attivati di
radioamatore ancorché sia intervenuta sentenza di riabilitazione o
comunque siano stati condannati a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto colposo salvo che non sia
intervenuta sentenza di riabilitazione. La
concessione non sarà accordata inoltre a chi sia stato dichiarato
delinquente abituale o professionale o per tendenza a chi sia stato
sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza a colui al
quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o
l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune finche durino gli
effetti dei relativi provvedimenti. La
concessione non sarà neppure accordata a chi sia rappresentante di
Stati esteri di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque
in rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese
straniere (3). La concessione potrà essere
negata quando ostino ragioni tecniche e quando per giustificati motivi
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che
l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso della
stazione. Il diniego dovrà essere in ogni caso motivato. I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertati d'ufficio dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni. Art. 6 - Concessioni speciali Oltre
che a singoli privati, le concessioni di impianto ed esercizio di
stazioni di radioamatore possono essere accordate:
1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado statali o
legalmente riconosciuti escluse le scuole elementari che ne facciano
domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione il quale
attesterà la qualifica della scuola o dell'istituto;
2) a scuole e corsi di istruzione militare.
Nei caso di cui sopra deve essere nominato un operatore responsabile
dell'esercizio della stazione di età non inferiore agli anni 21 il
quale deve essere munito della patente di operatore e degli altri
requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio della
concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore. Art. 7 - Canoni di esercizio - Tassa di concessione governativa ABROGATO L'efficacia delle licenze di radioamatore e subordinata al versamento del canone annuo di esercizio. Omissis Il
canone annuo di esercizio è di L. 3000 (tremila) per la prima Classe di
licenza di L. 4000 (quattromila) per la seconda Classe e di L 6000
(seimila) per la terza Classe.
Le
attestazioni di versamento dei tributi suddetti devono essere rimesse
al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il quale provvederà
all'invio agli interessati della marca annuale di convalida della
licenza.
In caso di mancato versamento dei tributi stessi l'efficacia della licenza rimane sospesa fino alla data del versamento.
Qualora questo venga effettuato posteriormente al 30 giugno il canone di concessione è ridotto alla metà.
I canoni di esercizio saranno integralmente acquisiti al bilancio di
entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni. Art. 8 - Nominativo A
ciascuna stazione di radioamatore sarà assegnato dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sarà riportato sulla
licenza e non potrà essere modificato che dal Ministero medesimo.
Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie
tecniche è fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contrassegni
da usare nelle radiotrasmissioni.
Il
Ministero delle poste e delle elecomunicazioni ha facoltà di delegare
ai detti circoli, enti e associazioni I' assegnazione di nominativi,
sigle e contrassegni per l, impianto di apparecchi solo riceventi da
parte dei propri iscritti.
Di norma le
sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di
stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di
ogni anno.
Le Commissioni esaminatrici
saranno nominate dal Direttore centrale per i Servizi radioelettrici
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte
per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche dal
Direttore del Circolo che assumerà le funzioni di presidente, da un
funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico da un rappresentante
del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto
dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.
Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle
Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti
di appartenenza. (Omissis) Art. 9 - norme tecniche Gli
impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si riferisce alle
installazioni delle radioapparecchiature, debbono uniformarsi alle
norme C.E.I. (Comitato Elettronico Italiano) nonché alle norme appresso
indicate ed alle altre che il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni potrà eventualmente stabilire:
a) il radiotrasmettitore dovrà essere munito di stadio pilota; la
tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso
superiore a 0,05%;
b) la potenza di
alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve
essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il
trasmettitore deve essere corredato di amperometro o voltmetro per la
misura di detta potenza;
c) non è consentita
l'emissione con onde smorzate. Le bande di frequenza assegnate per
l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonché le classi di emissione
permesse su ciascuna banda, sono le seguenti:
Nota di A.R.D.:
le bande di frequenza e loro utilizzo sono state cambiate con
successivi decreti del Ministero. kHz da 3.613 a 3.627 A1,A3, A3a, A3b (solo mo- kHz da 3.647 a 3.667 dulazione di ampiezza con kHz da 7.000 a 7.100 profondità di modulazione kHz da 14.000 a 14.350 non superiore al 100 per kHz da 21.000 a 21.450 cento e con una frequenza kHz da 28.000 a 29.700 massima di modulazione di 3500 p/s).
MHz da 144a 146 Sulle bande di trequenza MHz da 21.000 a 22.000 superiori a 20 MHz sono consentite anche emissio- ni di classe A2, e modula- te in frequenza a 0,7. Sul- le bande di frequenza su- periori a 140 MHz sono consentite anche emissio- ni modulate in frequenza con indice di modulazione non superiore a 5. Nella banda di frequenza 21.000 / 22.000 MHz sono consentite anche emissioni ad impulsi.
II Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di
modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza
assegnate per l'esercizio delle stazioni di radioamatore, sia le classi
di emissione consentite su ciascuna banda; d) le emissioni
debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto
il progresso della tecnica lo consenta;
e)
non è consentita l'eccitazione diretta dell’antenna dallo stadio finale
del trasmettitore sempreché non siano previsti accorgimenti tecnici che
permettano parimenti un'emissione pura;
f)
nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli
accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai
cliks di manipolazione;
g) nell'impiego della
telefonia e delle onde di tipo A deve essere evitata qualsiasi
modulazione contemporanea di frequenza;
h)
non è consentita l'alimentazione del trasmettitore con corrente
alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito di
filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della
corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al
5%;
i) ogni trasmettitore dovrà essere munito
di apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di
funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che
la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo
che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente
articolo la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a
permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale
alla metà di detta tolleranza. Art. 10 - Norme di esercizio L'esercizio
della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle
norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle
prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e
dei regolamenti annessi.
È
vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona
diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona munita di
patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del
titolare della stazione. In tal caso deve essere usato il
nominativo della stazione in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e
la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal
titolare della stazione. Le
radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di
radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di
radioamatore estere, a meno che le competenti Amministrazioni non
abbiano notificato la loro opposizione. Le
emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza
previste dall'art. 8, lettera c), del presente regolamento. Le
radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere
effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese,
inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. È ammesso l'impiego del
Codice Q , e delle abbreviazioni internazionali previste dall'I.A.R.U.
(International Amateur Radio Union). Le
radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di
carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad
osservazioni di carattere puramente personale, che per la loro scarsa
importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle
telecomunicazioni. All'inizio e
alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel
corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione
emittente. È vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. E'
vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non
hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far
conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi
involontariamente captati. Presso
le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro
nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e
durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche
(frequenza, potenza, tipo di trasmissione) i nominativi delle stazioni
corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le
registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in
modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti
in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere
eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili. I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.
I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli
in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e
debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a
quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione. Qualsiasi
trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un
Comune ad un altro, o da un punto ad altro di uno stesso Comune deve
essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Art.11 - Collaborazione di radioamatori ad operazioni di soccorso. Nel caso in cui stazioni di radioamatore ricevessero segnali di soccorso da navi dovranno attenersi alle norme seguenti:
- se la stazione è situata in località sede di Comando della Marina
militare o di un Ente portuale deve dare, con il mezzo più rapido,
immediata notizia a questi per i provvedimenti nel caso, segnalando
quanto è venuto a sua conoscenza e precisando altresì l'ora e la
frequenza di intercettazione del segnale;
-
se la stazione non è situata in località sede di un Comando della
marina militare o di un Ente portuale, il radioamatore, mancando altra
possibilità di rapido collegamento con dette autorità, deve cercare di
collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro radioamatore,
possibilmente in sede di porto importante, il più vicino alla zona in
cui trovasi la nave in difficoltà. Ottenuto il collegamento gli
trasmetterà le notizie intercettate ed inviterà il corrispondente ad
inoltrare di urgenza alle autorità militari o portuali.
Qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile, il
radioamatore deve immediatamente avvertire l'autorità aeronautica -
Comando soccorso aereo - chiamando la stazione 1 SVH. In ogni caso, il
radioamatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla
frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per
intercettare e fornire ulteriori notizie. È fatto comunque
obbligo ai radioamatori, nei casi di cui sopra, di informare le
autorità locali di pubblica sicurezza e militari di quanto venuto a
loro conoscenza. Art. 12 - Sanzioni amministrative. In
caso di inosservanza delle presenti norme - salva l'applicazione di
ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e delle
telecomunicazioni e dalle altre leggi vigenti - l'Amministrazione
provvederà all'applicazione dei seguenti provvedimenti. - sanzione
pecuniaria da L. 5.000 a L.50.000, a seconda della gravità dei fatti,
applicabile anche cumulativamente con la sospensione di cui al
successivo n. 2), da versarsi all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni;
- sospensione dell'attività di radioamatore fino a sei mesi. La sospensione sarà applicata nei seguenti casi:
- recidività in mancanze per cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria; - omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine assegnato dall'Amministrazione; - uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni;
concessione dell'uso della stazione a chi non sia munito di patente di
operatore in proprio o tolleranza di abusi da parte dell'operatore; - effettuazione di radiocomunicazioni con stazioni non autorizzate; - effettuazione di comunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori delle bande assegnate ai radioamatori; esercizio di comunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori delle bande assegnate ai radioamatori; - esercizio di stazioni prive dei prescritti strumenti di misura;
- in ogni altro caso in cui la gravità dei fatti renda a giudizio
dell'Amministrazione, il concessionario meritevole della sospensione; - revoca della concessione. La revoca sarà applicata nei seguenti casi:
- inosservanza della sospensione dell'attività di radioamatore disposta
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del n. 2)
del presente articolo ed ai sensi dei successivi articoli 14 e 15; - grave recidività in mancanze per le quali sia stata irrogata la sospensione ai sensi del precedente n. 2);
- rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari incaricati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei locali ove si
trovano gli impianti; - uso di stazioni relative a licenze inefficaci ai sensi del precedente art. 7. Art. 13 - Validitá della concessione - rinnovi. La
validità delle licenze di radioamatore ha termine con I'ultimo giorno
del trimestre solare entro il quale si compiono cinque anni dalla data
del rilascio. II rinnovo delle concessioni sarà accordato dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità, le procedure e
le limitazioni previste agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
L'avvenuto rinnovo verrà attestato con apposita annotazione apposta
sulla licenza. Per ottenere il rinnovo, gli interessati, almeno 90
giorni prima della scadenza, devono presentare al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni apposita domanda secondo le prescrizioni e
con gli allegati di cui al precedente art. 4. Non deve
essere allegata l'attestazione di versamento del canone di esercizio
qualora questa sia già stata corrisposta per I'anno solare in cui
avviene il rinnovo. Art. 14 - Sospensione dell'attivitá dei radioamatori. Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali. I
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni attinenti
alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità
determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà,
insidacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere
il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di
radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso.
Lo stesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per
contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le
stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali
collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del
presente regolamento. Art. 15 - Sospensione, decadenza, revoca della concessione La
concessione d'impianto ed esercizio di stazione di radioamatore sarà
sospesa quando risulti al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato
all'autorità giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del
precedente art. 5. La concessione potrà essere sospesa
quando la denuncia sia stata presentata per i reati di cui alla legge
14 marzo 1952, n. 196. La concessione decade di diritto quando il
concessionario sia venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai sensi
delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art. 5,
impediscono il rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia
stato condannato per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.
La concessione potrà, inoltre, essere sospesa e revocata quando
all'esercizio di essa ostino ragioni tecniche e quando, per
giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ritenga che il concessionario non dia più sufficiente affidamento per
il legittimo uso della stazione. II relativo provvedimento dovrà
essere, in ogni caso, motivato. Le licenze relative a
concessioni sospese, decadute o revocate ai sensi del presente articolo
e quelle revocate ai sensi del precedente art. 12 devono essere
restituite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Art. 16 - Controllo sulle stazioni. I
locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere, in
ogni momento, ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
La
licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione e deve
essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della concessione è in
facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di
procedere al bloccaggio di tutte o di parte delle apparecchiature che
costituiscono la stazione. II bloccaggio è, invece, obbligatorio nei
casi di revoca della concessione per motivi diversi da quelli di cui al
primo comma dell'art. 14 e delle ragioni tecniche di cui al quarto
comma del precedente art.15.
II relativo provvedimento potrà essere, comunque revocato su domanda motivata dell'interessato. Art. 17. - Duplicazione. In
caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di
operatore e della licenza di radioamatore il titolare deve subito
chiederne la duplicazione al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, allegando: - un
atto notorio, o dichiarazione sostitutiva di esso, resa e sottoscritta
dall'interessato avanti ad un notaio, al segretario comunale o al
funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
competente a riceverla, attestante la sorte del documento;
- una marca da bollo del valore prescritto;
- due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata, nel caso in cui si tratti di duplicazione della patente.
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali. Le
licenze di qualunque classe possono essere rilasciate ai richiedenti in
possesso dei prescritti requisiti, che siano titolari di patente di
qualunque classe rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
II decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598 ed il decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1961, n. 1201 sono abrogati. Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni SPAGNOLLI. |
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