D.P.R. n. 447, 5 ottobre 2001
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2001 - Supplemento Ordinario n. 282)
Questo Decreto è stato ABROGATO dal
D. L. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato.
Capo I ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PRIVATO Sezione 1 Definizioni, scopo ed ambito di applicazione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di semplificazione 1998;
Visti gli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di adeguare gli istituti della concessione e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000;
Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000;
Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, delle attività produttive, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, reca: "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni". - La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". - Il testo dell'art. 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e' il seguente: "5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione. 6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato". - La legge 26 gennaio 1999, n. 26, reca: "Ratifica ed esecuzione degli atti finali, con allegati adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994". - L'art. 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998", e' il seguente: "2. Dopo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione. ". - Il testo degli articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti dall'art. 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' il seguente: "Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E istituito il Ministero delle comunicazioni". 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". "Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le Poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e' il seguente: "4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette. 5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione". E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. - Definizioni. 1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per: a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione generale;
c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni ad uso privato;
d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue: 1) sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione;
2) contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato; e) "libero uso", la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessita' di licenza o di autorizzazione. Art. 2. - Scopo ed ambito di applicazione 1. Il presente capo: a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione generale; indica altresì le apparecchiature terminali ed i dispositivi di libero uso;
b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali ai fini dell'installazione di impianti e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni per l'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni di cui alla lettera b). Art. 3. - Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali 1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 184, commi primo, quarto e quinto e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Art. 184 (Impianti di telecomunicazioni delle amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose). - Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento. (Omissis). Il consenso dell'amministrazione non e' richiesto per le necessita' di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti. a' necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione. La norma di cui al precedente comma si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni". "Art. 316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato). - Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art. 184 e' subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico." Sezione 2 Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato Art. 4. - Licenza individuale 1. Una licenza individuale é necessaria nel caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: a) sistemi: fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; c) sistemi di ricerca spaziale; d) sistemi di esplorazione della Terra; e) sistemi di operazioni spaziali; f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; g) sistemi di ausilio alla meteorologia; h) sistemi di radioastronomia. Art. 5. Autorizzazione generale 1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di: a) installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lett.a);
b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 41, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione e' richiesta nel caso: 2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. 2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20. Note all'art. 5: - La raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 concerne l'impiego di apparati a corto raggio, adottata a Tromso nel 1997. Art. 6. - Libero uso 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausili per handicappati; l) applicazioni medicali di debolissima potenza; m) applicazioni audio senza fili; n) apriporta; o) radiogiocattoli; p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; q) apparati non destinati ad impieghi specifici. 2. Sono altresì di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20. Note all'art. 6: - Per la raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle note all'art. 5. - L'art. 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.".
Sezione 3 Procedure Art. 7. - Procedura di licenza individuale 1. Nel caso di richiesta di una licenza individuale di cui all'articolo 4, il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una domanda, conforme al modello riportato nell'allegato A1, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento nonché' il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
Alla domanda di cui all'allegato A1 deve essere acclusa la documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale delle risorse spettrali con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche, tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende una stazione costituita da uno o più trasmettitori o ricevitori o da un complesso di trasmettitori e ricevitori nonché dagli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa. 3. Il Ministero delle comunicazioni, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica l'avvio del procedimento istruttorio.
4. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all'interessato, entro centoventi giorni.
5. Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati al presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della domanda.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente al rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale, entro quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova domanda di licenza.
8. L'installazione o l'esercizio di una stazione radioelettrica non possono avvenire prima del rilascio della relativa licenza individuale.
9. Allo scopo di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale, dalla licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
10. Una licenza individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle comunicazioni. Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".
Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale 1. Il soggetto che intende conseguire un'autorizzazione generale, e' tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.
2. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di otorietà conforme all'allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e del contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. 3. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
4. Qualora il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione generale si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso.
5. Se l'attività non può essere avviata, a seguito di intervento del Ministero delle comunicazioni, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il soggetto e' tenuto ad inviare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione per la lettera a). La produzione della dichiarazione da' titolo ad avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.
7. Il titolare dell'autorizzazione generale é tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.
8. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova dichiarazione.
9. La cessione dell'autorizzazione generale e' comunicata al Ministero delle comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro trenta giorni. Note all'art. 8: Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, v. nelle note all'art. 7. Sezione 4 Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso privato Art. 9. - Validità 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni e sono rinnovabili. 2. La validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale richiesta dell'interessato; nel provvedimento e' stabilito anche il periodo entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
3. Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni puo' intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
4. La scadenza della validità deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
5. L'interessato puo' richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validita' inferiore all'anno; ugualmente l'interessato puo' fissare una validita' temporanea, inferiore all'anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi. Art. 10. - Domande e dichiarazioni 1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni generali possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da piu' soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni. Art. 11. - Requisiti 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni 7u' e 8u', possono essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a condizione che, relativamente all'OMC, siano state ratificate le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Non puo' conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. Note all'art. 11: - L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e' il seguente: "2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione." Art. 12. - Obblighi 1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale e' tenuto, nel corso di validita' del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettivita' o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonche' al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare attivita' di telecomunicazioni ad uso privato, e' tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonche' le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitu', l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici. Art. 13. - Sospensione - revoca - decadenza 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento. Art. 14. - Contributi 1. La disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali e' dettata dal decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Note all'art. 14: - Per l'art. 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nelle note alle premesse.
Art. 15. - Adeguamento 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere validita' le concessioni e le autorizzazioni concernenti l'utilizzo di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l'articolo 6 prevede il libero uso.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validita' di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo: ai titolari e' consentito di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione entro il 31 dicembre 2001. Art. 16. - Verifiche e controlli 1. Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale e' tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarita' dello svolgimento della inerente attivita' di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento é svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. Art. 17. - Rinuncia 1. Gli interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni. Art. 18. - Requisiti delle apparecchiature 1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche previste in materia di conformità tecnica. Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'".
Art. 19. - Frequenze 1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano. Art. 20. - Bande collettive di frequenze 1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono definite: a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli 5 e 6; b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; c) le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6. Note all'art. 20: - La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita', e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.
Art. 21. - Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione 1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento delle finalita' proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni generali nonche' delle finalita' ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso.
2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico. Art. 22. - Sperimentazione 1. E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza e l'autorizzazione hanno validita' massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni. Art. 23. - Servizi via satellite 1. Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall'articolo 11, comma 3. Note all'art. 23: - L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, recante: "Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite" e' il seguente: "3. a' tenuto a richiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni anche il soggetto che intende gestire per le sue esigenze, separatamente o congiuntamente, servizi di rete e servizi di comunicazione via satellite".
Sezione 5 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti un'assegnazione di frequenze Art. 24. - Rilascio delle licenze individuali 1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario. Art. 25. - Stazione radioelettrica 1. Ogni stazionione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale nonche' i dati significativi della stazione stessa. Art. 26. - Risorsa spettrale 1. Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa. Art. 27. Emittenza privata 1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. Note all'art. 27: - L'art. 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive" e' il seguente: "8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' sostituito dal seguente: "17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni all'utenza ".
Sezione 6 Servizio radiomobile professionale autogestito Art. 28. - Oggetto 1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e' richiesta la licenza individuale, e' un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un sistema che consente, attraverso una o piu' stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione: a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti. 4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial trunked radio), cosi' come definita dall'ETSI (european telecommunication standard institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento. Art. 29. - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito 1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato E e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF gia' attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di cui all'allegato G.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 31. Art. 30. - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito 1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 28, le frequenze indicate nell'allegato H.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04. Note all'art. 30: La decisione CEPT ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996 concerne le bande di frequenze da designare per l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA.
Art. 31. - Adeguamento dei sistemi esistenti 1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla suddetta data. Sezione 7 Radioamatori Art. 32. - Definizione 1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. L'attività di radioamatore puo' essere svolta, al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. Art. 33. - P a t e n t e 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame Art. 34. - Tipi di autorizzazione 1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt. Note all'art. 34: Le classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR/61-0l attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, recante: "Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991 sono: la classe 1 che corrisponde alla licenza ordinaria; la classe 2 che corrisponde alla licenza speciale.
Art. 35. - Requisiti 1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e semprechè non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. Note all'art. 35: Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" v. nelle note all'art. 11.
Art. 36. - Dichiarazione 1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo gia' acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35. 2. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela. Art. 37. - Nominativo 1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso. Art. 38. - Attività di radioamatore all'estero 1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, e' soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. Note all'art. 38: - Per il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, v. nelle note all'art. 34.
Art. 39. - Calamità - contingenze particolari 1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32. Art. 40. - Assistenza 1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della localita', della durata e dell'orario dell'avvenimento. Art. 41. - Stazioni ripetitrici 1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo. 2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra. Art. 42. - Autorizzazioni speciali 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere conseguita da: a) universita';
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro attività istituzionali. 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore. Art. 43. - Ascolto 1. E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
Sezione 8 Art. 44. - Banda cittadina-CB 1. Le comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti e semprechè non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare, fissi, mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. 4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per l'istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela. 5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorità competenti. Note all'art. 44: - Per l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" v. nelle note all'art. 11.
Capo II NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 45 - Estensione 1. Ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le quali é richiesta la licenza individuale o l'autorizzazione generale. Note all'art. 45: - L'art. 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' il seguente: "20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa; b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione". - Il testo degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Art. 217 (Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni). - Il titolare di concessione ad uso privato puo' utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la concessione stessa, soltanto per trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali od in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche, l'amministrazione puo' affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio dell'amministrazione stessa, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma precedente, saranno emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. "Art. 218 (Violazione degli obblighi). - Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalita' o con modalita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. I contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potra' essere inferiore a L. 20.000. Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, l'amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione. a' fatta salva, in ogni caso, la facolta' della amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione". "Art. 240 (Turbative ai servizi di telecomunicazioni). - Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici, competenti per territorio". "Art. 398 (Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni). - a' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive delle Comunita' europee. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma". "Art. 399 (Sanzioni). - Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 e' punito con sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398". "Art. 401 (Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati). - Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di concessione quando questa sia richiesta ai sensi del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000". "Art. 402 (Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili). - Le norme di cui ai precedenti articoli 398, 399 e 400 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione". "Art. 403 (Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti). - Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorita' locale di pubblica sicurezza e all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000. L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto". "Art. 404 (Uso di nominativi falsi o alterati. - Sanzioni). - Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 se il fatto non costituisca reato piu' grave. Alla stessa pena e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione". "Art. 405 (Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni). - Le sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi". - L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia" e' il seguente: "1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". - L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante: "Disposizioni contro la mafia" e' il seguente: "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi, Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.". - Per il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, v. nelle note all'art. 7.
Art. 46. - Abrogazione 1. Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 47. - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002, salvo per cio' che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Ruggiero, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attivita' produttive Scajola, Ministro dell'interno Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 209 |